Funzione Informativa Consob
Le Autorità, nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa previsti dall’art. Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.
In relazione ai compiti demandati alla Banca d’Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d’Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull’esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali.
La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sull’attività svolta e le fornisce consulenza.Ai fini dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche, la Banca d’Italia e la Consob concordano la documentazione da richiedere per verificare la capacità dell’intermediario di osservare le regole in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori.
Consob unitamente alla comunicazione relativa all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La Banca d’Italia e la CONSOB, al fine di snellire le istruttorie e di ridurne i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell’altra Autorità, previa richiesta di quest’ultima formulata ai sensi dell’art.
Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF. SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d’investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell’informativa per il pubblico.La Banca d’Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l’accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO).
La Banca d’Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi.Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell’impresa è costantemente efficace.
In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d’Italia trasmette le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi. Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. La Banca d’Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti. La Banca d’Italia e la Consob definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all’operatività transfrontaliera degli intermediari. La Consob vigila sugli effetti che l’esternalizzazione può determinare nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto d’interessi e delle regole di comportamento. Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. La Banca d’Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti. Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il funzionamento. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull’attività svolta.La Banca d’Italia e la Consob pubblicano in modo unitario e aggiornano l’elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini dell’articolo 22 del Regolamento congiunto.
Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d’Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, del TUF.Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario.
Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d’Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell’altra Autorità, esse ne informano tempestivamente quest’ultima nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 11, del TUF e dall’articolo 7, comma 2, del TUB.